Viene introdotto nel codice penale il reato di molestie insistenti. All’articolo 612 sulle minacce contro la persona è aggiunto il 612-bis che prevede misure contro gli «atti persecutori»:
«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni - recita il nuovo articolo - chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita». AGGRAVANTI La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di un soggetto diversamente abile, di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
QUINDI MANICI DEGLI SQUILLI, DEGLI SMS NOTTURNI ECC..... ATTENTIIIIIIIIIII
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